STATUTO ASSOCIAZIONE “AIRIcerca – Associazione internazionale dei Ricercatori Italiani – A.P.S.”
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata
È costituita l’Associazione denominata “AIRIcerca – Associazione internazionale dei Ricercatori Italiani – A.P.S.”, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “AIRIcerca – A.P.S.”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di “AIRIcerca – A.P.S.”.
L’Associazione è apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 2. Statuto
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
b) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
In particolare l’Associazione si prefigge di:
1) promuovere la ricerca nella sua totalità e la figura del ricercatore;
2) promuovere lo scambio culturale, le collaborazioni, e le relazioni tra ricercatori italiani anche attraverso canali di comunicazione di massa quali, ma non limitatamente a, social network, internet e testate giornalistiche;
3) promuovere l’accurata diffusione di conoscenze prodotte da e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei differenti campi del sapere, allo scopo di fornire alla società civile un’informazione scientifica corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico;
4) promuovere i valori fondanti l’attività del ricercatore, quali l’uso del metodo scientifico, la disponibilità al dialogo ed al confronto, l’onestà intellettuale;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:
· organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e
approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
· promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
· promuovere e curare direttamente la redazione e l’edizione di libri, testi,
dispense, notiziari, brochure ed indagini;
· redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;
· coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;
· collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
· erogare borse di studio a fini di ricerca accademica;
· realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 4. Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro dei Soci.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea,alla prima riunione utile.
Il numero dei Soci è illimitato.
L’Associazione e aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di natura politica, ideologica o religiosa.
Può diventare Socio chiunque, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, si riconosca nel presente Statuto, condivida gli scopi dell’Associazione e si impegni personalmente per il loro raggiungimento.
I Soci si dividono in tre categorie:
1) Soci Fondatori;
2) Soci Ordinari;
3) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo; coloro che si sono iscritti successivamente acquistano la qualifica di Socio Ordinario.
Il Consiglio Direttivo, nella sua unanimità, può nominare Soci Onorari sia tra cittadini italiani che tra cittadini stranieri che si siano distinti per particolari meriti nell’attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell’Associazione, o che abbiano contribuito fattivamente, con la propria opera, alle attività dell’Associazione.
La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo. Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, sono ammesse dal Consiglio Direttivo mediante delibera assunta a maggioranza dei votanti.
I Soci, qualunque sia la categoria cui appartengono, sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio.
L’adesione all’Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare al Socio è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Soci, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ARTICOLO 6. Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde, oltre che per morte, per i seguenti motivi:
a) per accertati motivi di incompatibilità rispetto all’oggetto, alle finalità e allo spirito dell’Associazione, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Al ricorrere di una delle citate ipotesi, il Consiglio Direttivo adotta una delibera di esclusione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante comunicazione scritta.
Il destinatario, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere alla Clausola Compromissoria prevista dal presente Statuto all’articolo 24; in tal caso l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia definitiva secondo le modalità previste da detto articolo.
b) per mancato pagamento del contributo associativo annuale;
c) per recesso unilaterale. Il recesso del Socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato;
I Soci esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci.
ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.
I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 8. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vicepresidente;
5) Il Tesoriere;
6) Il Segretario.
ARTICOLO 9. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione e che siano in regola con la quota associativa annuale.
ARTICOLO 10. Convocazione
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni volta sia ritenuto opportuno o quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a tutti i Soci e pubblicazione dell’avviso sulla Home Page del sito web dell’Associazione, effettuate almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, inclusa la modalità in video conferenza e/o forum), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi da un presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante.
L’Assemblea può svolgersi anche tramite l’utilizzo di video-conferenza o attraverso altre modalità telematiche.
L’Assemblea assume le proprie decisioni a scrutinio palese. Le votazioni dell’Assemblea avverranno secondo modalità descritte in apposito regolamento, atte a consentirne lo svolgimento corretto e democratico.
Le modalità di votazione in Assemblea seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati oltre a se stesso. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
Il quorum si intende calcolato per difetto.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.
ARTICOLO 11. Competenze dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso; con destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
eleggere il Consiglio Direttivo;
ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari
o revocati;
approvare i Regolamenti
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
In sede straordinaria:
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione, e sulla devoluzione del patrimonio;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell’Assemblea.
Il verbale può essere consultato sul sito web dell’Associazione da tutti i Soci aventi diritto di voto in Assemblea, che hanno altresì il diritto di ottenerne copia previa richiesta redatta in forma libera e inviata al Segretario.
ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede inoltre alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati per finalità specifiche coerenti con le finalità associative, aperti anche ai non associati, disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente, con l’approvazione del Vicepresidente, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente per la durata del propriomandato.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente decade in ogni caso qualora non convochi l´Assemblea per dodici mesi.
Il Presidente può essere sfiduciato con mozione motivata, votata a scrutinio palese dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo nel corso di una riunione convocata a seguito della richiesta di tre consiglieri. La mozione di sfiducia, sottoscritta dai suoi proponenti, dovrà essere allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, la cui riunione dovrà svolgersi entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della convocazione suddetta. La delibera di revoca dell’incarico dovrà essere ratificata dall’Assemblea entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza, sfiducia o impedimento permanente, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
ARTICOLO 16. Il Tesoriere
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere, il quale redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
TITOLO IV. CAPITOLI LOCALI O CHAPTER
ARTICOLO 17. I Chapter
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire dei Capitoli Locali, anche detti Chapter.
La funzione dei Capitoli Locali o Chapter è quella di perseguire in maniera più efficace, rispetto al territorio di riferimento, l’azione dell’Associazione. I Capitoli Locali o Chapter, saranno disciplinati da apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea.
Ogni Capitolo Locale o Chapter avrà una Zona territoriale esclusiva di riferimento, individuata dal Consiglio Direttivo e, un Referente nominato secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
I Capitoli Locali o Chapter non sono giuridicamente ed economicamente autonomi, ma svolgono la propria attività su delega dell’Associazione.
TITOLO V. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 18. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
– quote associative;
– contributi degli aderenti;
– contributi pubblici e privati;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
– entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art. 85 del D.Lga. 117/17;
– entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
– entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
– ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
ARTICOLO 19. Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ARTICOLO 20. Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 21. Avanzi di gestione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ARTICOLO 22. Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene:
– il Registro dei Volontari;
– il Libro dei Soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23. Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 24. Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio formato da arbitri amichevoli compositori, composto nel modo seguente: ciascuna parte nomina il proprio arbitro, ma l’arbitro o gli arbitri la cui integrazione è necessaria per rispettare il principio della disparità del collegio sono designati d’accordo tra gli arbitri di parte e, in difetto di accordo tra questi entro trenta giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il collegio arbitrale così composto giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, emettendo un giudizio inappellabile entro il termine massimo di novanta giorni dalla formazione del collegio.
ARTICOLO 25. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.